Nel nostro ultimo articolo di dicembre vi abbiamo raccontato la svolta del Consiglio di Stato sugli oli al CBD. Oggi aggiorniamo il quadro con un focus specifico su ciò che sta accadendo nelle aule dei tribunali italiani: una lunga serie di dissequestri che, dal settembre 2025 a oggi, sta progressivamente smontando l'impianto repressivo dell'articolo 18 del Decreto Sicurezza.
È una notizia positiva? Sì, senza dubbio. Ma va letta con la giusta misura: la legge non è cambiata, il Decreto Sicurezza è ancora formalmente in vigore e la partita si gioca su più fronti — dalla Corte Costituzionale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quello che possiamo dire con certezza è che la magistratura italiana sta prendendo una direzione chiara, e questa direzione è favorevole alla filiera della canapa.
Il principio che guida i giudici: niente effetto drogante, niente reato
Il filo conduttore di tutti i provvedimenti di dissequestro è un principio giuridico solido, già sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 30475 del 2019: solo la comprovata efficacia drogante — cioè la concreta idoneità a produrre effetti psicoattivi sull'utilizzatore — può giustificare un procedimento penale.
In altre parole: non basta che un prodotto sia tecnicamente "cannabis". Se i valori di THC sono bassi e le analisi di laboratorio dimostrano l'assenza di effetti stupefacenti, il sequestro non ha fondamento giuridico.
Questo principio è stato ulteriormente rafforzato dalla Relazione n. 33/2025 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, pubblicata il 23 giugno 2025, che ha evidenziato le criticità dell'art. 18, chiarendo che la norma ha un valore essenzialmente "ricognitivo" e non introduce un divieto assoluto sulla canapa industriale priva di efficacia drogante.
L'art. 18 del Decreto Sicurezza: cosa dice e perché i giudici lo disapplicano
L'articolo 18 del D.L. 48/2025 (convertito in Legge 80/2025) ha escluso le infiorescenze di Cannabis sativa L. dall'ambito di applicazione della Legge 242/2016 sulla canapa industriale, rimandandole di fatto al Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/90).
L'obiettivo dichiarato del legislatore era impedire che la cannabis light potesse favorire comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica. Ma i tribunali stanno dimostrando, sentenza dopo sentenza, che l'applicazione automatica di questa norma è incompatibile con il principio di offensività: se una sostanza non ha effetto drogante, non può essere trattata come stupefacente.
I giudici hanno anche sottolineato un aspetto pratico non secondario: i narcotest di campo utilizzati dalle forze dell'ordine rilevano genericamente la presenza di cannabinoidi, ma non sono in grado di distinguere tra THC e CBD, né di quantificare l'effettiva concentrazione di principio attivo. Senza analisi di laboratorio approfondite — condotte dopo decarbossilazione e in contraddittorio con il produttore — non è possibile privare un cittadino della libertà personale o bloccare un'attività economica.
La mappa dei dissequestri: da Nord a Sud, una tendenza nazionale
Ecco i principali provvedimenti di dissequestro e le pronunce favorevoli alla filiera della canapa di cui abbiamo traccia, in ordine cronologico:
Settembre 2025 — Trento Il Tribunale di Trento è stato tra i primi a pronunciarsi dopo l'entrata in vigore del Decreto Sicurezza. I giudici hanno ribadito che un contenuto di THC inferiore allo 0,6% non comporta rischi tali da giustificare un divieto assoluto di commercializzazione. È stata una sentenza apripista che ha dato fiducia a tutto il settore.
Settembre 2025 — Primo dissequestro "in campo" Per la prima volta è stato disposto il dissequestro di infiorescenze di canapa industriale ancora in fase di coltivazione. Il provvedimento ha richiamato esplicitamente il principio di offensività: i test speditivi utilizzati durante il controllo non erano idonei a rilevare l'effettiva capacità drogante.
Ottobre 2025 — Palermo, Belluno e Torino Nel giro di 48 ore, tre tribunali hanno dato torto all'impostazione del Decreto Sicurezza. A Palermo, Belluno e Torino i giudici hanno stabilito che senza analisi scientifiche sul THC non c'è reato, e che l'art. 18 non può cancellare il quadro normativo preesistente della Legge 242/2016.
Ottobre 2025 — Sassari Il Tribunale di Sassari ha annullato il sequestro di 200 kg di materiale vegetale (incluse infiorescenze) e di 6.000 piante di canapa, disponendone la restituzione immediata. I giudici hanno precisato che in assenza di analisi attestanti il superamento della soglia legale di THC, va presunta la liceità della coltivazione.
Novembre 2025 — Brindisi Il Tribunale del Riesame di Brindisi ha ordinato il dissequestro di oltre 800 piante di canapa sativa light, restituendo anche macchinari e materiali di lavorazione sequestrati a un'azienda agricola attiva dal 2018. Le analisi tossicologiche hanno accertato valori di THC compresi tra lo 0,08% e lo 0,33%, quindi assolutamente privi di capacità drogante.
Dicembre 2025 — Brindisi (GIP) — Rinvio alla Corte Costituzionale Il 2 dicembre 2025 la GIP del Tribunale di Brindisi ha compiuto un passo ulteriore: ha sospeso un procedimento e ha rimesso l'art. 18 del Decreto Sicurezza alla Corte Costituzionale, sollevando dubbi sulla legittimità dell'uso della decretazione d'urgenza per vietare un intero settore economico senza una reale emergenza.
Febbraio 2026 — Reggio Emilia e Roma Due recenti decreti di dissequestro confermano che la tendenza è tutt'altro che in esaurimento. In entrambi i casi, le procure hanno riconosciuto l'assenza di motivi ostativi alla restituzione del materiale, alla luce degli esiti delle analisi tossicologiche che hanno certificato contenuti di THC irrisori e un elevato contenuto di CBD.
Ma l'elenco non finisce qui. Provvedimenti analoghi o pronunce favorevoli si sono registrati anche a Forlì, in Liguria, in Veneto e in altre sedi giudiziarie. La tendenza è chiara e diffusa su tutto il territorio nazionale.
Una situazione a macchia di leopardo
Se il quadro giudiziario è incoraggiante, quello operativo resta complesso. La realtà sul territorio è disomogenea: in alcune zone d'Italia le forze dell'ordine procedono ancora con sequestri sistematici sulla base di una lettura rigida dell'art. 18, mentre in altre sembrano aver compreso che il sequestro indiscriminato di canapa priva di efficacia drogante non regge al vaglio dei giudici.
In alcune località — si pensi ad aree del Sud Italia come Benevento e Caserta — permane un approccio più repressivo. In altre, i controlli si svolgono in modo collaborativo: gli operatori esibiscono la documentazione, i referti analitici e talvolta anche verbali di precedenti dissequestri, e le verifiche si concludono positivamente.
Questa disomogeneità applicativa è uno dei problemi più gravi dell'attuale quadro normativo. Come hanno osservato sia le associazioni di categoria che la stessa Cassazione nella Relazione n. 33/2025, interventi indiscriminati rischiano non solo l'illegittimità, ma anche di esporre lo Stato a oneri risarcitori a carico del pubblico erario.
I fronti aperti: Corte Costituzionale e Corte di Giustizia UE
La partita non si gioca solo nelle aule dei tribunali ordinari. Due fronti giudiziari di altissimo livello sono attualmente aperti:
1. La Corte Costituzionale Il rinvio operato dalla GIP di Brindisi nel dicembre 2025 porta l'art. 18 direttamente davanti alla Consulta. I dubbi riguardano la legittimità dell'uso della decretazione d'urgenza per vietare un settore economico già regolamentato, l'assenza di basi scientifiche sulla nocività della canapa light e la compatibilità con il diritto europeo.
2. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea Il 12 novembre 2025 il Consiglio di Stato ha compiuto un passo storico: ha sospeso il giudizio e ha investito la Corte di Giustizia UE con un rinvio pregiudiziale. La domanda è diretta: il divieto italiano sulle infiorescenze di canapa con THC entro i limiti europei è compatibile con i principi di libera circolazione delle merci e con i regolamenti agricoli comunitari? La risposta, attesa nei prossimi 1-2 anni, potrebbe essere definitiva.
Nel frattempo, il Consiglio di Stato ha anche sospeso in via cautelare (il 15 dicembre 2025) la sentenza del TAR Lazio che confermava l'inserimento del CBD nella Tabella B degli stupefacenti, riconoscendo il rischio di danni gravi e irreversibili per le imprese del settore.
Anche la Corte Costituzionale si pronuncia sul codice della strada
Un segnale indiretto ma significativo è arrivato anche dalla sentenza n. 10/2026 della Corte Costituzionale (depositata il 29 gennaio 2026), che ha corretto l'applicazione del nuovo Codice della Strada in materia di guida e cannabis. La Consulta ha stabilito che la semplice positività ai test non basta: la sanzione deve essere legata all'effettiva creazione di un pericolo. Un principio — quello dell'offensività concreta — che risuona forte anche nel dibattito sulla canapa light.
Cosa significa tutto questo per il settore?
Facciamo chiarezza: la legge non è cambiata. L'art. 18 del Decreto Sicurezza è formalmente in vigore. Le infiorescenze di canapa sono ancora in una zona grigia normativa.
Ma ciò che sta emergendo con forza è che l'impianto repressivo non regge al vaglio della magistratura. I tribunali italiani, dalla prima istanza fino al Consiglio di Stato, stanno dicendo la stessa cosa: non si può trattare come droga ciò che non ha effetto drogante. È un principio di buon senso, prima ancora che giuridico.
Per gli operatori del settore — coltivatori, commercianti, titolari di hemp shop e grow shop — si tratta di segnali importanti ma non definitivi. La prudenza resta fondamentale: documentare accuratamente la provenienza dei prodotti, conservare i certificati di analisi, mantenere la tracciabilità completa della filiera.
La vera svolta potrà arrivare solo dalla Corte Costituzionale o dalla Corte di Giustizia UE. Ma intanto, ogni dissequestro è un mattone in più nella costruzione di un quadro giuridico razionale, basato sulla scienza e non sull'ideologia.
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